ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita la “Associazione italiana Dottori Commercialisti”, o più brevemente “A.D.C” con sede in Milano, associazione sindacale e di categoria.
L’associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali.
L’A.D.C. al fine di garantire una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale, può costituire sedi secondarie e/o uffici provinciali nazionali disciplinati da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 2 - DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - FINALITA’
L’associazione ha gli scopi e le funzioni seguenti:
  • valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione di Dottore Commercialista, garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della professione;
  • rinsaldare fra i Dottori Commercialisti i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
  • consentire ai giovani Dottori Commercialisti ed ai Praticanti;
    • di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
    • di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
  • promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione di Dottore Commercialista o di categoria;
  • tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;
  • promuovere ogni altra forma di assistenza e previdenza, sanitaria, pensionistica e di solidarietà.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria.
Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, di iscritti allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i professionisti necessari all’occorrenza.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale, può costituire sezioni locali su tutto il territorio nazionale e proporsi come associazione di carattere nazionale o anche partecipare ad associazioni di carattere nazionale e può partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.

ARTICOLO 4 - QUALIFICA DI SOCIO
Sono membri dell’Associazione tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti che all’atto dell’iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente statuto.
Sono altresì membri dell’Associazione tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Dottori Commercialisti che all’atto dell’iscrizione si impegnino ad accertare e a rispettare le norme del presente statuto.
La qualifica di membro della Associazione decorre dalla data della riunione del Consiglio Direttivo che ne ha ratificato la domanda di iscrizione.

ARTICOLO 5 - AMICI DELL’ASSOCIAZIONE
Con delibera del Consiglio Direttivo, presa con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può essere istituito un elenco di “Amici dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti”. Possono essere iscritti all’elenco persone competenti in materia di Diritto civile e penale, tributaria e contabile, e in possesso di adeguati requisiti morali, che ne facciano richiesta al Consiglio. La richiesta è accolta dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri presenti, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione.
Possono, inoltre, essere amici dell’Associazione, coloro che avendo esercitato nel passato la professione di Dottore Commercialista, si sono cancellati dall’albo professionale a seguito dell’intervenuto accoglimento della domanda di trattamento pensionistico da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti.
Gli iscritti nell’elenco hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative culturali e di aggiornamento professionale organizzate dall’Associazione, con versamento di un contributo alle spese nei casi in cui ciò sia stato deliberato anche per i Soci.
Gli iscritti all’elenco degli amici della Associazione non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE
L’iscrizione impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, che comportano la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.
Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. E’, inoltre, tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’Associazione.
Il Socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo per l’anno solare, la cui misura è proposta annualmente dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità.
L’associazione ha facoltà di interrompere la prestazione dei servizi e il diritto di partecipazione al rapporto associativo, senza alcun obbligo di avviso, ai soci non in regola con il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
La quota od il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo ed è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Perdono la qualifica di Socio:
  • coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all’art. 4 del presente statuto;
  • coloro che si rivelano morosi, per due annualità successive, nel versamento del contributo associativo;
  • coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato, e comunicato mediante raccomandata.
Tale provvedimento può essere impugnato dall’espulso mediante domanda di riesame da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’Associazione sono assunte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a pié di lista, sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei soci, possono partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti i soci iscritti all’elenco di cui al precedente articolo 4, maggiori di età in regola con il versamento della quota annuale relativo all’anno in cui viene tenuta l’assemblea.
Ai fini della partecipazione alla assemblea si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima, di quello fissato per l’assemblea, o se antecedente, alla data di convocazione della assemblea.
Ogni socio ha un voto ed ogni avente diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a dieci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona dalla stessa nominata.

ARTICOLO 10 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci:
  • determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, indirizzi, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;
  • approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
  • approva il preventivo economico e finanziario dell’anno in corso e l’entità della quota annua associativa;
  • elegge ogni triennio gli altri Organi dell’Associazione, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;
  • modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 (un quinto) dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale, o quando ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri.
L’Assemblea è convocata a mezzo lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo,e con affissione dell’avviso in bacheca, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell’avviso devono essere indicati, oltre all’ora e al luogo, anche l’ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.
L’Assemblea elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l’ordine della preferenza risultante dalle votazioni e, in caso di parità, risulterà eletto l’iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, formato da adeguata rappresentanza di Soci sotto i quarantatre anni al momento dell’elezione, è composto da un numero compreso tra sette e tredici membri, oltre al Presidente e al Vice Presidente, che restano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina. Gli stessi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta ed eventualmente una seconda qualora destinati a ricoprire la carica di Segretario o Tesoriere. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, l’eventuale cooptazione di uno o più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione.
L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.
La qualifica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con le cariche degli organi istituzionali dei Dottori Commercialisti.
Il Consiglio Direttivo:
  • promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
  • redige le relazioni sull’attività dell’Associazione ed i rendiconti da presentare annualmente alla assemblea dei Soci proponendo l’entità del contributo annuale;
  • decide in merito alle domande di ammissione all’Associazione e sui provvedimenti di espulsione;
  • delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
  • nomina, tra i propri membri, il Segretario ed il Tesoriere;
  • integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i soci. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi , venga a decadere più del terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso si procederà a nuove elezioni;
  • dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
  • prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea dei Soci;
  • istituisce, coordina e stabilisce funzioni e deleghe delle Commissioni di studio;
  • istituisce, i regolamenti di attuazione per la costituzione delle sezioni locali, disciplinando lo statuto che le stesse sezioni locali dovranno adottare, ed il regolamento elettorale conseguente alla nascita delle sezioni locali al fine della loro rappresentanza nel consesso regionale o nazionale.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente, o il Vice Presidente lo ritengano opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti. La convocazione è inviata a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano, telefax o per posta elettronica almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine della convocazione è ridotto a 48 ore.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche a soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso.
Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 10), e resta in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.
Il Presidente può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario, Tesoriere; può altresì avere ricoperto la carica Vice-Presidente per un solo mandato e può essere rieletto una sola volta, a condizione che non abbia mai ricoperto la carica di Vice Presidente.
Vigila e presiede a tutte le attività dell’Associazione; presiede, di diritto, l’assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitare dal Vice Presidente.
Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vice Presidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 16 - VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 10), e resta in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.
Il Vice Presidente può essere rieletto una sola volta e può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario o Tesoriere.
Coadiuva il Presidente nella sua attività e, in sua sostituzione, presiede l’assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.
Il Vice Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Vice Presidente.
In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea che dovrà poi provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vice Presidente sono svolte dal Segretario fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare e può essere rieletto, una sola volta, in caso abbia precedentemente ricoperto per due mandati la carica di Consigliere, ovvero per due volte qualora abbia ricoperto per un solo mandato la carica di Consigliere.
Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.

ARTICOLO 18 - TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare e può essere rieletto, una sola volta, in caso abbia precedentemente ricoperto per due mandati la carica di Consigliere, ovvero per due volte qualora abbia ricoperto, per un solo mandato, la carica di Consigliere.
Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.
In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 10); è composto di tre membri effettivi, che durano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed elegge al proprio interno un Presidente.
Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, di esaminarne i libri contabili, i documenti contabili, rendiconti contabili, controllandone l’esattezza e la regolarità.
Delle verifiche effettuate viene redatto verbale che viene trascritto sul libro delle adunanze dei revisori.
I Revisori redigono le relazioni di accompagnamento ai rendiconti che vengono presentati in sede di assemblea annuale degli associati.
I Revisori sono tenuti a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 10), ed è composto da tre a cinque membri ordinari e due supplenti.
I Probiviri così nominati durano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed eleggono al loro interno il proprio Presidente.
Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente pro-tempore.
Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell’Associazione, nonché sulla interpretazione del presente statuto.
I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.
Il Collegio vigila sull’osservanza dello statuto dell’Associazione ed adempie agli altri compiti previsti dal presente statuto, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità.
Il Collegio si esprime “pro bono pacis” su tutte le controversie che insorgono all’interno dell’Associazione, tra gli organi dell’Associazione e fra l’Associazione ed i singoli soci.
La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante fra le parti.
Il Collegio si riunisce per iniziativa del suo Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per telefax o lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Copia delle convocazioni e dei verbali vengono trasmessi anche al Presidente della Associazione.
Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.


ARTICOLO 21 - COMMISSIONI DI STUDIO
Le commissioni di studio vengono nominate dal Consiglio Direttivo e sono organismi composti da Soci incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria.
Possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione.
Tutti i componenti delle commissioni di studio scadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati. Le Commissioni di Studio si dividono quantomeno in :
  • Commissione Culturale e rapporti internazionali che promuove e coordina le ricerche, gli studi e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione, anche mediante l’organizzazione di convegni e seminari, approfondisce tematiche di natura internazionale, anche partecipando a consessi all’estero;
  • Commissione Sindacale che studia e propone ogni opportuna azione diretta a tutelare gli interessi professionali ed economici della categoria nonchè a migliorarne e valorizzarne il ruolo e l’immagine;
  • Commissione Giovani i cui componenti al momento della nomina non devono aver compiuto gli anni quarantatre, che si propone di facilitare l’inserimento dei giovani Dottori Commercialisti nella vita professionale, attraverso un vicendevole aiuto, e di favorire tra gli stessi legami di amicizia, collaborazione e solidarietà; si propone inoltre di coordinare le attività rivolte a facilitare l’inserimento dei Praticanti in ogni aspetto della professione di Dottore Commercialista.
  • Commissione Previdenza e Albo Unico: con il compito di approfondire le tematiche sulla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti e sull’ istituzione ed il funzionamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
L’Attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Con voto unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente di una Commissione di Studio potrà essere dallo stesso designato anche se non facente parte del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso l’attività della Commissione di Studio sarà coordinata da un delegato scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, potrà istituire altre Commissioni, fissandone gli scopi e le modalità di funzionamento.
E’ inoltre costituita, quale organo indipendente dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti, la Commissione Norme di Comportamento in materia Tributaria che ha lo scopo di predisporre e formulare “norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria” nel pubblico interesse e anche al fine di agevolare l’attività dei Dottori Commercialisti e delle altre categorie professionali alle quali la legge riconosce specifica competenza nel diritto e nella pratica tributaria. Anche l’attività di detta Commissione viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri o, con voto unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente della Commissione può essere dallo stesso designato anche se non facente parte del medesimo; in quest’ultimo caso, però, il nominativo del candidato Presidente deve essere segnalato dai membri della Commissione. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Concorrono a formare il patrimonio associativo:
  • i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all’Associazione;
  • le eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
  • le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuite, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 23 - BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura di ogni esercizio il Tesoriere predisporrà la bozza di Bilancio e di rendiconto gestionale e finanziario che, successivamente al benestare espresso dal Consiglio Direttivo, dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione.
Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro i quindici giorni antecedenti la data di riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo attivo, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tale delibera, nonché per ogni modifica del presente statuto di cui al precedente art. 9, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci.


F.to: Andrea Carlo Giovanni Zonca - Giovannella Condò
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